Regolamento comunale sulla circolazione e la tutela degli animali da affezione

  1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
  2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
  3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ospedaletti.
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