A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
Descrizione
L'accesso agli atti è il diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi,al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
L'accesso agli Atti può essere:
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- L' Accesso civico generalizzato (FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni.
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. I controinteressati, chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
- L'Accesso Documentale serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990.
Il responsabile del settore che detiene i dati decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e ad eventuali controinteressati. Si applicano le esclusioni previste dalla legge. Si applicano altresì i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013.
In caso di accoglimento dell'istanza, nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte del controinteressato.
In caso di mancata risposta o diniego totale o parziale dell'accesso, si può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il Responsabile decide entro 20 giorni.
In caso di mancata risposta o diniego totale o parziale dell'accesso, da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR entro 30.
Come fare
La richiesta può essere presentata presso gli uffici comunali o, in alternativa, tramite il servizio on line sul Portale del Cittadino, servizio Affari generali e protocollo.
È necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e, in caso di accesso documentale, la motivazione della richiesta.
L'ufficio competente, una volta pronta la documentazione richiesta, contatterà l'utente per la visione della stessa. Qualora si intenda procedere con la copia autentica o con la semplice copia è necessario procedere al pagamento dovuto.
Sarà possibile versare le somme richieste presso il Comune.
L'ottenimento della copia, l'estrazione o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati. I controinteressati possono presentare richiesta di opposizione con le seguenti modalità:
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Cosa serve
Per accedere al servizio on line occorre copia eventuale di:
- 1) delega (solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica);
- 2) Copia Carta d'identità delegante;
- 3) Copia carta d'identità delegato.
Cosa si ottiene
- Copia o visione o estrazione del documento di interesse;
- Richiesta di Istanza di Riesame;
- Richiesta al Titolare del potere esecutivo;
- Richiesta di Opposizione del controinteressato.
Tempi e scadenze
Trenta (30) giorni dalla presentazione dell'istanza. I termini del procedimento sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza al controinteressato per eventuale opposizione (dieci giorni dalla ricezione della comunicazione).
Quanto costa
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito.
Qualora viene fatta richiesta di rilascio di documentazione in formato cartaceo o su supporto informatico, il comune può richiedere il rimborso dei soli costi sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali sulla base delle tariffe vigenti.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Documenti e allegati
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