Prospetto aliquote IMU

28 Maggio 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,4 %
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,02 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 0,76%
Terreni agricoli 0,66%
Aree fabbricabili 0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 1,06%

Altri fabbricati (fabbricati diversi
dall'abitazione principale e dai fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D)

Abitazione locata o in comodato
- Tipo contratto: Locazione
Categoria catastale:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
- A/8 Abitazioni in ville
- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la
utilizzi come abitazione principale.
0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi
dall'abitazione principale e dai fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D)
Immobili di categoria A10, B, C 0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi
dall'abitazione principale e dai fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D)
Abitazione locata o in comodato
- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito
Categoria catastale:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
- A/8 Abitazioni in ville
- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo
grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747,
lett. c), della legge n. 160 del 2019)
- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la
utilizzi come abitazione principale.
0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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