Comunità energetica di Ospedaletti e Vallebona

5 Giugno 2025

L’Amministrazione Comunale di Ospedaletti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale N. 53 del 15.05.2025 e in attuazione dell'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, convertito nella Legge n. 8/2020, e visti il DM 16 settembre 2020, la delibera dell'ARERA 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e le Regole Tecniche del GSE del 20 dicembre 2020, intende promuovere l’ingresso nella “Comunità Energetica di Ospedaletti e Vallebona” di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all’autoproduzione ed all’autoconsumo di energia da fonti alternative.

In questa ottica, l’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 9.10.2020 ha già nominato il Responsabile per la transizione digitale che sarà di supporto progettuale, tecnico e consultivo per tutte le attività tecnico-amministrative consequenziali e con Deliberazione N. 16 del 27.03.2025, ha approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto di associazione senza scopo di lucro;

La legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto “Milleproroghe” decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, ed il D.lgs. 199/2021, pubblicati in Gazzetta ufficiale, danno fin da subito la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando così anche i consumatori più vulnerabili.

Una comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che:

  • si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  • ha come scopo quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
  • sono ammessi come soci senza limitazioni tutti coloro che rispondono ai requisiti di cui all’Art. 42 bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, del DM 16 settembre 2020, della delibera dell'ARERA 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, delle Regole Tecniche del GSE del 20 dicembre 2020 e del Decreto Legge N.19/2025
  • l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo.

Una comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi;
  • avere come oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall'atto costitutivo) quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
  • avere uno Statuto o un atto costitutivo che prevedano:
  1. una partecipazione alla comunità aperta e volontaria;
  2. che la comunità sia autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione;
  3. il rispetto di tutte le condizioni previste dalla Delibera, con particolare riferimento a quelle previste dal contratto di diritto privato di cui all'art. 42bis del decreto-legge 162/2019,
  • essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

I soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della configurazione di comunità di energia rinnovabile devono possedere tutti i seguenti requisiti:

  • Ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:
  1. essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
  2. nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  3. nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale1;
  4. essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
  5. aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

Ciò premesso, si precisa quanto segue:

AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE

Comune di Ospedaletti - Settore competente: Patrimonio il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marcello Prata – Tel. 0184/6822312 - Email: prata.marcello@comune.ospedaletti.im.it - Pec: comune@pec.ospedaletti.im.it

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Il procedimento ha per oggetto l’acquisizione delle richieste di adesione alla Comunità energetica di Ospedaletti e Vallebona, di cui è partner fondamentale il Comune di Ospedaletti stesso, nelle forme consentite e ritenute idonee dalla normativa e dalla disciplina regolamentare dell’Authority di Mercato (ARERA). Lo scopo è quello dell’ampliamento degli impianti da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da dedicare all’autoconsumo, conseguendo in tal modo economie sui propri costi di approvvigionamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPO DI PROCEDURA

Con il presente si inoltra domanda per l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile di Ospedaletti e Vallebona, nel rispetto delle condizioni sopra specificate;  

DOCUMENTAZIONE

Domanda di adesione alla Comunità Energetica di Ospedaletti e Vallebona (Mod. Allegato A)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda di adesione (Mod. Allegato A), debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 di Giovedì 31.07.2025 in uno dei seguenti modi:

  1. consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ospedaletti – via XX settembre n. 34 – cap. 18014
  2. raccomandata A/R per tramite del servizio postale, ovvero tramite servizio postale di stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo sopraccitato, al seguente indirizzo: Comune di Ospedaletti – via XX settembre n. 34 – cap. 18014
  3. tramite PEC, all'indirizzo: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it

La domanda completa di allegati, secondo le modalità sopra indicate, dovrà pervenire tramite PEC con sottoscrizione digitale o in busta chiusa riportante l’indicazione del mittente e la dicitura: “DOMANDA DI ADESIONE ALLA COMUNITÀ ENERGETICA DI OSPEDALETTI E VALLEBONA”.

Ospedaletti, 05.06.2025

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